Negli ultimi anni ha trovato ampia diffusione il refrigerante R32 che, nei piccoli impianti, ha sostituito quasi del tutto il refrigerante R410A che resta tuttavia dominante nelle medie e grandi applicazioni.
Nel nostro Branca Informa N. 02/2018 vi avevamo informato che l’installazione di apparecchiature contenenti refrigeranti infiammabili quali l’R32 non era consentita in numerosi luoghi aperti al pubblico. Fortunatamente tale limitazione è stata superata dal DM 10 marzo 2020, riportato in allegato ed entrato in vigore il 18 giugno.
Il legislatore ha considerato che le limitazioni relative ai refrigeranti, contenute nelle regole tecniche di prevenzione incendi, sono ormai superate dallo sviluppo tecnologico degli impianti di climatizzazione e risultano penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico e a minore impatto ambientale. Consente di conseguenza l’installazione di refrigeranti classificati A1 (quali il R410A) e A2L (quali il R32) secondo la norma ISO 817.
Le attività dove prima era impedito e ora è possibile installare tali refrigeranti sono le seguenti:
- edilizia scolastica,
- attività ricettive turistico – alberghiere,
- locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo,
- strutture sanitarie pubbliche e private,
- edifici e/o locali destinati ad uffici,
- attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.
Il decreto precisa che gli impianti in questione sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e che la dichiarazione di conformità deve essere comprensiva del “manuale di uso e manutenzione”. Il manuale di uso e manutenzione qui indicato non deve essere confuso con le istruzioni predisposte dal fabbricante dell’apparecchio installato; è invece un documento redatto dall’impresa installatrice che, tenendo conto delle indicazioni fornite dai fabbricanti dei componenti installati, contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.