pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59, del 8 marzo 1971
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 25 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante
provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
Visto il proprio decreto del 24 ottobre 1967, n. 1288, che approva il
regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615,
recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente
al settore degli impianti termici;
Uditi i pareri della commissione centrale contro l'inquinamento
atmosferico, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio
di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i
Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per i lavori
pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il
commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio
1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico,
limitatamente al settore degli impianti termici.
Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615 recante
provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico limitatamente al
settore degli impianti termici.
Capo I: GENERALITÀ
Art. 1 - Campo d'applicazione
1.1. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di
potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, non inseriti in un
ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del
territorio nazionale previste dalla legge.
1.2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al
precedente comma, quelli aventi le seguenti destinazioni:
a) riscaldamento di ambienti;
b) riscaldamento di acqua per utenze civili;
c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e disinfezioni
mediche;
d) lavaggio biancheria e simili;
e) distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/ giorno);
f) forni da pane e forni di altre imprese artigiane (cfr. legge 25
luglio 1956, n. 860).
1.3. In caso di destinazione promiscua sono esclusi dal campo di
applicazione delle presenti norme gli impianti la cui produzione
termica venga impiegata prevalentemente per usi industriali.
Art. 2 - Patentini
2.1. Ai fini del rilascio del patentino previsto dall'art. 16 della
legge, gli impianti termici indicati nell'articolo 1 che abbiano
potenzialità superiore alle 200.000 kcal/h sono classificati in
due categorie cui corrispondono due gradi di abilitazione.
2.2. Sono attribuiti alla prima categoria e la loro conduzione richiede
il possesso del patentino di 1° grado, gli impianti termici per il
cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di
abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824.
2.3. Sono attribuiti alla seconda categoria e la loro conduzione
richiede il possesso del patentino di 2° grado, gli impianti
termici, automatici e non automatici, per il cui mantenimento in
funzione non occorre il certificato di abilitazione indicato nel comma
precedente.
2.4. Il patentino di 1° grado abilita direttamente, senza
l'osservanza di alcuna formalità, anche alla conduzione degli
impianti per cui è richiesto il patentino di 2° grado.
2.5. I patentini potranno essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a 18 anni compiuti.
2.6. I certificati di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta
dei generatori di vapore, rilasciati ai sensi del regio decreto 12
maggio 1927, n. 824 e delle relative norme di attuazione, costituiscono
titolo di qualificazione professionale valido per il rilascio senza
esame dei patentini di 1° o 2° grado previsto dal presente
articolo.
2.7. L'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca del
certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore
disposto a norma degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio
1927, n. 824, non comporta automatica decadenza del patentino di
abilitazione alla condotta degli impianti termici conseguito ai sensi
del comma precedente.
2.8. Ai fini dell'eventuale revoca dei patentini di abilitazione, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge, il comando
provinciale dei vigili del fuoco comunicherà al competente
Ispettorato provinciale del lavoro i casi di recidiva nella cattiva
conduzione degli impianti termici.
Art. 3 - Terminologia
3.1. Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
Accesso - Vano nelle pareti delimitanti un ambiente, destinato al
passaggio di persone o di cose.
Aria comburente - Aria atmosferica che interviene nel processo di
combustione.
Bocca del camino - Sezione terminale retta del camino.
Bruciatore - Dispositivo che consente di bruciare combustibili liquidi,
gassosi o solidi macinati, previo mescolamento con aria comburente.
Camera di calma - Dispositivo atto a separare dai fumi, essenzialmente
per effetto della forza di gravità, le particelle in essi
contenute.
Camini - Porzioni ascendenti dei canali da fumo atte a determinare un
tiraggio naturale nei focolari ed a scaricare i prodotti della
combustione nell'atmosfera.
Canali da fumo - Insieme delle canalizzazioni attraversate dai fumi
prodotti dalla combustione.
Cenere - Residui solidi della combustione completa di sostanze
combustibili.
Ciclone - Dispositivo atto a separare dai fumi, per effetto della forza
centrifuga, le particelle in essi contenute.
Combustibili - Sostanze atte a mantenere una combustione in presenza di
aria atmosferica.
Combustione - Processo di ossidazione con formazione di fiamma e
sviluppo di calore.
Concentrazione - Quantità di sostanze solide, liquide o gassose
contenute in un volume unitario di gas riferito a determinate
condizioni di temperatura e di pressione.
Conduttore di impianto termico non automatico - Persona munita di
patentino che, anche se presente presso l'impianto in modo non
continuativo, provvede direttamente all'insieme degli interventi e
delle regolazioni rivolte ad assicurare la corretta combustione nel o
nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla
richiesta di calore.
Conduttore di impianto termico automatico - Persona munita di patentino
che, anche se presente solo saltuariamente, è tecnicamente in
grado di effettuare interventi sui dispositivi automatici di un
impianto termico al fine di assicurare la corretta combustione nel o
nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla
richiesta di calore.
L'accensione e lo spegnimento di un impianto avente potenzialità non superiore a 600.000 kcal/h non richiedono l'intervento del
conduttore.
Conduzione di un impianto termico - Insieme di tutte le operazioni
occorrenti per mantenere in funzione un impianto termico.
Depuratore di fumi - Dispositivo atto a trattare fumi ed emissioni in
genere al fine di ricondurne la composizione entro determinati limiti.
Emissioni - Prodotti che comunque vengono immessi nell'atmosfera.
Focolare o camera di combustione - Parte di un impianto termico nella
quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce una
unità termica.
Fumi - Prodotti della combustione immessi nell'atmosfera.
Griglia - Dispositivo statico o mobile che consente di bruciare
combustibili solidi nei focolari, assicurandone il contatto con l'aria
comburente, e lo scarico delle ceneri.
Impianto termico - Installazione in una parte della quale si verifichi
un processo di combustione entro una o più camere comunicanti in
modo permanente con l'atmosfera.
Impianto termico automatico - Impianto termico nel o nei focolari del
quale l'accensione, lo spegnimento o la regolazione della fiamma possa
normalmente avvenire anche senza interventi manuali.
Inquinamento atmosferico - Stato dell'aria atmosferica conseguente alla
immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura in misura e
condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da
costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini
o danno ai beni pubblici o privati.
Locale per combustibili - Ambiente specificamente destinato a contenere
solidi o liquidi da impiegare in impianti termici.
Locale per focolari - Ambiente specificamente destinato a contenere
apparecchiature nelle quali si svolgono i processi di combustione.
Mitria o comignolo - Dispositivo posto alla bocca del camino atto a
facilitare la dispersione dei prodotti della combustione
nell'atmosfera.
Misura dell'inquinamento atmosferico - Rilevamento della concentrazione
delle sostanze derivate da emissioni per un intervallo di tempo
definito ed in un punto dell'aria atmosferica.
Potenzialità di un impianto termico - Quantità di calore
che può essere sviluppata in un'ora nella o nelle camere di
combustione di un impianto termico.
Registro - Dispositivo inserito in una sezione dei canali da fumo che
consente di regolare il tiraggio.
Serbatoio - Recipiente idoneo al contenimento di combustibile liquido.
Sezione dei canali da fumo - Area della sezione retta minima dei canali
da fumo.
Tiraggio - Movimentazione dei fumi prodotti da un focolare.
Tiraggio forzato - Tiraggio attivato per effetto di un dispositivo
meccanico attivo, inserito sul percorso dell'aria o dei fumi.
Tiraggio naturale - Tiraggio determinato da un camino unicamente per
effetto della differenza di densità esistente tra i fumi (caldi)
e l'aria atmosferica circostante.
Trasformazione di un impianto termico - Modifica dell'impianto termico
che comporti, anche a parità di qualità di combustibile
usato, un aumento della potenzialità termica dell'impianto,
ovvero, a parità di quest'ultima, una variazione del volume dei
fumi non inferiore al 20 per cento.
Velocità dei fumi - Velocità che si riscontra in un punto
di una determinata sezione retta dei canali da fumo.
Viscosità - La viscosità è la proprietà dei
fluidi di opporsi al moto relativo delle loro particelle.
Capo II: REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI
Art. 4 - Requisiti dei locali
4.1. I locali destinati a contenere apparecchiature facenti parte di
impianti termici, devono possedere, ai fini della loro idoneità alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico, i requisiti appresso
elencati.
a) Locali destinati a contenere focolari:
- Aerazione diretta dall'esterno mediante una o più aperture
libere o munite di inferriate, aventi sezione complessiva netta non
inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale, per gli
impianti di potenzialità fino a 1.000.000 di kcal/h e non
inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale, per gli
impianti di potenzialità superiore a 1.000.000 di kcal/h, con un
minimo di:
0,50 m2 per gli impianti di potenzialità fino a 500.000 kcal/h;
0,75 m2 per gli impianti di potenzialità superiore a 500.000
kcal/h e fino a 750.000 kcal/h;
1,00 m2 per gli impianti di potenzialità superiore a 750.000
kcal/h.
La minima superficie in pianta ammessa per un locale contenente
focolari è di m2 6.
Sono vietati i serramenti che possono ostacolare, se chiusi, il
passaggio dell'aria attraverso le aperture di aerazione.
E' consentito che l'aria necessaria per la combustione completa venga
addotta attraverso adeguate canalizzazioni aspiranti direttamente
dall'atmosfera.
E' consentito che, nel caso di impianti di potenzialità superiore a 10.000.000 di kcal/h, si attui l'aerazione meccanica dei
locali. In questi casi i serramenti non subiscono la limitazione
suddetta.
- Chiusura di vani non di aerazione mediante appropriati serramenti
tali da impedire la fuoriuscita di fumi, polveri, gas e odori di
qualsiasi tipo.
b) Locali per deposito di combustibili:
- Aerazione diretta dall'esterno mediante una o più aperture
libere o munite di inferriate, aventi sezione complessiva netta non
inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale, aprentisi
direttamente su spazi scoperti, su intercapedini aerate, chiostrine,
cavedi, anditi e simili e con un minimo di m2 0,50.
Sono vietati i serramenti che possono ostacolare, se chiusi, il
passaggio dell'aria attraverso le aperture di aerazione.
- Chiusura di vani d'accesso o di qualunque altro tipo, mediante
appropriati serramenti tali da impedire la fuoruscita di fumi, polveri,
gas e odori di qualsiasi tipo.
Art. 5 - Serbatoi per combustibili liquidi
5.1. I combustibili liquidi da usarsi negli impianti termici devono
essere depositati entro serbatoi a perfetta tenuta di liquido e di gas.
5.2. I serbatoi di deposito devono essere muniti, nella parte alta, di
un passo d'uomo con chiusura ermetica, facilmente accessibile per il
prelevamento di campioni del combustibile in essi contenuto.
5.3. Le bocche di carico dei combustibili liquidi devono essere
predisposte per la chiusura ermetica.
5.4. Tutti i serbatoi devono essere provvisti anche di un tubo di
sfiato avente diametro interno pari alla metà del diametro del
tubo di scarico ma in ogni caso non inferiore a mm. 25.
Detto tubo deve avere lo sbocco all'esterno delle costruzioni, ad
un'altezza non inferiore a m. 2,50 dal suolo praticabile e ad almeno m.
1,50 da porte o finestre; se lo sbocco del tubo avviene al disotto di
finestre o di ripiani praticabili, la distanza da questi non deve
essere inferiore a m. 6,00.
5.5. I tubi di sfiato o di troppo-pieno dei serbatoi di servizio
ammessi nei locali contenenti focolari, devono avere diametro non
inferiore a quello dei tubi di arrivo e devono essere collegati
ermeticamente con la sommità del serbatoio di deposito.
5.6. Le tubazioni di alimentazione dei bruciatori devono essere munite
di un organo che consenta di eseguire facilmente prelevamenti di
campioni del combustibile in essi circolante.
Art. 6 - Camini
6.1. Ogni impianto termico deve disporre di uno o più camini, ai
quali non potrà essere collegato alcun altro impianto od
installazione, tali da assicurare un regolare smaltimento dei fumi
prodotti.
6.2. L'afflusso dell'aria nei focolari e lo smaltimento dei fumi
possono essere attivati dal tiraggio naturale dei camini o da mezzi
meccanici.
6.3. E' ammesso che più focolari scarichino nello stesso camino
solo se situati nello stesso locale.
In questo caso i focolari dovranno immettere in un collettore di
sezione pari ad una volta e mezza quella del camino e dovranno essere
dotati ciascuno di propria serranda di intercettazione, distinta dalla
valvola di regolazione del tiraggio.
6.4. E' consentita l'installazione di più camini affiancati,
anche di sezioni diverse, con funzionamento indipendente o abbinato
ottenuto per mezzo di serrande di intercettazione opportunamente
disposte, a servizio di un medesimo impianto.
6.5. Salvo quanto stabilito al successivo comma undicesimo, la sezione
utile e l'altezza dei camini a tiraggio naturale devono essere
correlate tra loro dalla formula seguente:
S=K*P/(H^0,5)
in cui
S è l'area della sezione retta del camino misurata in cm2,
P è la potenzialità dei focolari serviti misurata in
kcal/h,
H è l'altezza del camino misurata in metri fra il piano
orizzontale mediano della fiamma e lo sbocco del camino nell'atmosfera,
diminuita come appresso indicato,
K è un coefficiente pari a 0,03 nel caso di combustibili solidi
e 0,024 nel caso di combustibili liquidi.
6.6. Le sezioni, determinate come detto, dovranno essere incrementate
almeno del:
- 50% nel caso di impiego di lignite o torba;
- 25% nel caso di impiego di carboni da vapore a lunga fiamma;
-10% per ogni 500 m. di altitudine della località sul livello
del mare.
6.7. E' comunque ammessa l'adozione di elementi prefabbricati aventi
sezione commerciale superiore fino al 30% o inferiore fino al 10% del
valore risultante dalle determinazioni anzidette.
6.8. La sezione minima non dovrà essere in nessun caso inferiore
a 220 cm2.
6.9. Nel caso di camini aventi sezione diversa da quella circolare, il
rapporto fra gli assi principali ortogonali della sezione retta non
deve essere superiore a 1,50. Non sono permessi camini a sezione
triangolare.
6.10. Il valore H da introdurre nella formula 1) è dato
dall'altezza di costruzione dei camini diminuita come segue:
a) delle perdite di carico proprie dell'apparecchio di cui fa parte il
focolare servito, espresse in millimetri di colonna d'acqua, nella
misura di un metro per ogni mm. d'acqua;
b) - di m. 0,50 per ogni cambiamento di direzione o T;
- di m. 0,50 per ogni cambiamento di sezione;
- di m. 1,00 per ogni metro di sviluppo con andamento suborizzontale.
6.11. I camini a servizio di focolari con potenzialità uguale o
superiore ad 1.000.000 di kcal/h, i camini a tiraggio forzato
nonché quelli per i quali i progettisti non ritengono di poter
applicare la formula 1) dovranno essere progettati con uno dei metodi
di calcolo che tengano conto delle perdite di carico effettive e delle
più sfavorevoli condizioni metereologiche che possano
verificarsi localmente.
L'efficacia dei camini così progettati agli effetti del tiraggio
dovrà essere verificata all'atto del collaudo dell'impianto per
le diverse condizioni di funzionamento del focolare dall'avviamento
fino alla massima potenzialità.
6.12. I cambiamenti di sezione ed i cambiamenti di forma della sezione
dei camini devono essere raccordati fra loro con tronchi intermedi a
pareti formanti tra loro inclinazione non superiore a 1/5.
6.13. Al piede di ogni tratto ascendente del camino deve sempre essere
costituita una camera per la raccolta e lo scarico dei materiali
solidi: la sua sezione retta deve risultare non inferiore ad una volta
e mezza quella del camino;
la sua altezza utile (cioè sottostante al raccordo orizzontale)
non deve essere inferiore ad 1/20 dell'altezza del tratto di camino
soprastante, con un minimo di m. 0,50 per gli altri impianti
funzionanti a combustibile solido, e non inferiore ad 1/30 dell'altezza
del tratto di camino soprastante, sempre con un minimo di m 0,50 per
gli impianti funzionanti a combustibile liquido.
6.14. Nella parte inferiore di ogni camera deve essere praticata una
apertura munita di sportello di chiusura a tenuta d'aria formato con
una doppia parete metallica, per la facile estrazione dei depositi e
l'ispezione dei canali.
6.15. Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno
un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro
ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
6.16. Le bocche possono terminare con mitrie o comignoli di sezione
utile d'uscita non inferiore al doppio della sezione del camino,
conformati in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la
dispersione dei fumi nell'atmosfera.
6.17. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50
metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore
a quella del filo superiore dell'apertura più alta, salvo
deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di igiene,
che i comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su
conforme parere del competente comitato regionale contro l'inquinamento
atmosferico.
In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini
possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore
dell'apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di
distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
6.18. Per la porzione di camino sporgente dal tetto o dalla copertura
dell'edificio non può essere imposta un'altezza di costruzione
superiore a metri cinque.
6.19. I camini devono essere costituiti con strutture e materiali
impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al calore.
Uguali requisiti devono essere posseduti da eventuali elementi
prefabbricati impiegati nella costruzione dei camini, sia singolarmente
che nell'insieme.
6.20. I camini devono risultare per tutto il loro sviluppo, ad
eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura degli edifici,
sempre distaccati dalle murature circostanti e devono essere circondati
da una controcanna continua formante intercapedine di caratteristiche
tali da non permettere nel caso di tiraggio naturale cadute della
temperatura dei fumi mediamente superiori ad un grado centigrado per
ogni metro del loro percorso verticale.
La intercapedine deve risultare aperta alla estremità superiore.
Sono ammessi nell'intercapedine elementi distanziatori o di fissaggio
necessari per la stabilità del camino.
6.21. Le pareti dell'intercapedine che danno verso ambienti abitati
devono essere sufficientemente resistenti agli urti.
6.22. I tratti dei camini a tiraggio naturale che si sviluppano
all'interno dei fabbricati possono, in aggiunta alla intercapedine,
essere provvisti di adeguato rivestimento coibente, in modo tale che
sia sempre rispettata la condizione che la caduta di temperatura
risulti mediamente inferiore ad un grado centigrado per metro di
sviluppo verticale.
6.23. Le sezioni dei camini aventi forma non circolare devono avere gli
angoli arrotondati con raggio non inferiore a 2 cm. Le pareti interne
dei camini devono risultare lisce per tutto il loro sviluppo.
6.24. Al fine di consentire con facilità rilevamenti e
prelevamenti di campioni devono essere predisposti alla base del camino
due fori allineati sull'asse del camino, uno del diametro di mm. 50 ed
uno del diametro di mm. 80, con relativa chiusura metallica, e, nel
caso di impianti aventi potenzialità superiore a 500.000 kcal/h,
anche due identici fori alla sommità, distanti dalla bocca non
meno di cinque volte il diametro medio della sezione del camino, con un
minimo di m. 1,50, in posizione accessibile per le verifiche.
6.25. I fori da 80 mm. devono trovarsi in un tratto rettilineo del
camino e a distanza non inferiore a 5 volte la dimensione minima della
sezione retta interna da qualunque cambiamento di direzione o di
sezione.
Qualora esistano impossibilità tecniche di praticare i fori alla
base del camino alla distanza stabilita, questi possono essere
praticati alla sommità del camino con distanza minima dalla
bocca di m. 1,5 in posizione accessibile per le verifiche.
Art. 7 - Canali da fumo
7.1. I canali da fumo degli impianti termici devono avere in ogni loro
tratto un andamento suborizzontale ascendente con pendenza non
inferiore al 5%.
I canali da fumo al servizio di impianti di potenzialità uguale
o superiore a 1.000.000 di kcal/h possono avere pendenza non inferiore
al 2 per cento.
7.2. La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni punto del loro
percorso, sempre non superiore del 30% alla sezione del camino e non
inferiore alla sezione del camino stesso.
7.3. Per quanto riguarda la forma, le variazioni ed i raccordi delle
sezioni dei canali da fumo e le loro pareti interne devono essere
osservate le medesime norme prescritte per i camini.
7.4. I canali da fumo devono essere costituiti con strutture e
materiali aventi le medesime caratteristiche stabilite per i camini.
7.5. I canali da fumo devono avere per tutto il loro sviluppo un
efficace e duraturo rivestimento coibente tale che la temperatura delle
superfici esterne non sia in nessun punto mai superiore a 50°C.
E' ammesso che il rivestimento coibente venga omesso in corrispondenza
dei giunti di dilatazione e degli sportelli d'ispezione dei canali da
fumo nonché dei raccordi metallici con gli apparecchi di cui
fanno parte i focolari.
7.6. I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di cui fanno
parte i focolari devono essere esclusivamente metallici, rimovibili con
facilità e dovranno avere spessore non inferiore ad 1/100 del
loro diametro medio, nel caso di materiali ferrosi comuni, e spessore
adeguato, nel caso di altri metalli.
7.7. Sulle pareti dei canali da fumo devono essere predisposte aperture
per facili ispezioni e pulizie ad intervalli non superiori a 10 metri
ed una ad ogni testata di tratto rettilineo.
Le aperture dovranno essere munite di sportelli di chiusura a tenuta
d'aria, formati con doppia parete metallica.
7.8. Nei canali da fumo dovrà essere inserito un registro
qualora gli apparecchi di cui fanno parte i focolari non possiedano
propri dispositivi per la regolazione del tiraggio.
7.9. Al fine di consentire con facilità rilevamenti e
prelevamenti di campioni, devono essere predisposti sulle pareti dei
canali da fumo due fori, uno del diametro di mm. 50 ed uno del diametro
di mm. 80, con relative chiusure metalliche, in vicinanza del raccordo
con ciascun apparecchio di cui fa parte un focolare.
7.10. La posizione dei fori rispetto alla sezione ed alle curve o
raccordi dei canali deve rispondere alle stesse prescrizioni date per i
fori praticati sui camini.
Art. 8 - Dispositivi accessori
8.1. E' vietato l'uso di qualunque apparecchio od impianto di
trattamento dei fumi funzionante secondo ciclo ad umido che comporti lo
scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo
adottato, nelle fognature pubbliche o nei corsi di acqua.
8.2. Gli eventuali dispositivi di trattamento possono essere inseriti
in qualunque punto del percorso dei fumi purché l'ubicazione ne
consenta la facile accessibilità da parte del personale addetto
alla conduzione degli impianti ed a quello preposto alla loro
sorveglianza.
8.3. L'adozione dei dispositivi di cui sopra non esime dalla osservanza
di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
8.4. Gli eventuali dispositivi di trattamento, per quanto concerne le
altezze di sbocco, le distanze, le strutture, i materiali e le pareti
interne, devono rispondere alle medesime norme stabilite per i camini.
8.5. Il materiale che si raccoglie nei dispositivi suddetti deve essere
periodicamente tolto e trasportato in luoghi di scarico di riconosciuta
idoneità oppure consegnato ai servizi di nettezza urbana,
separatamente ad altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.
8.6. Tutte le operazioni di manutenzione e di pulizia devono potersi
effettuare in modo tale da evitare qualsiasi accidentale dispersione
del materiale raccolto.
Art. 9 - Focolari
9.1. Il volume e le caratteristiche delle camere di combustione degli
impianti termici devono essere determinati all'origine e verificati ai
collaudi in rapporto alle massime potenzialità ammesse ed alla
natura e tipo dei combustibili da bruciare in modo tale che la fiamma
visibile si esaurisca sempre entro di esse.
9.2. Inoltre, la temperatura dei fumi all'uscita degli apparecchi di
cui fanno parte i focolari deve risultare, in fase di funzionamento ai
2/3 della massima potenzialità non inferiore a 160°C per gli
impianti a tiraggio naturale.
9.3. La massima potenzialità ammessa per una camera di
combustione o focolare nonché la natura ed il tipo di
combustibili da bruciare in essi devono essere dichiarati dal
costruttore e riportati su apposita targa ben visibile, applicata in
modo inamovibile sulla piastra frontale o su altro elemento principale
fisso dell'apparecchio di cui il focolare stesso fa parte.
9.4. Sono ammessi focolari che permettano di bruciare combustibili di
natura e tipi diversi purché questi siano indicati sulla targa
di cui sopra, insieme con le corrispondenti potenzialità massime.
9.5. Sono ammesse le trasformazioni di focolari esistenti che
permettano di bruciare combustibili di natura e tipi diversi da quelli
originariamente previsti ed indicati nella targa purché le nuove
caratteristiche e le corrispondenti nuove massime potenzialità siano tali che la fiamma visibile si esaurisca sempre entro la camera
di combustione.
In questo caso la targa deve essere sostituita a cura dell'installatore
che esegue la trasformazione ed i nuovi combustibili con le nuove
potenzialità devono essere riportati su di essa.
9.6. Gli apparecchi di cui fanno parte i focolari devono sempre essere
dotati di fori spia opportunamente disposti per mezzo dei quali sia
possibile la visione diretta della fiamma allo scopo di permetterne il
controllo.
9.7. Inoltre, un foro del diametro di mm. 50 con relativa chiusura
metallica, atto a consentire il rilevamento della temperatura dei fumi,
deve essere disposto sul tratto terminale del raccordo degli apparecchi
ai relativi canali da fumo.
Art. 10 - Bruciatori e griglie mobili
10.1. I combustibili liquidi non possono essere impiegati nei focolari
se non per mezzo di idonei apparecchi bruciatori rispondenti alle
caratteristiche costruttive e funzionali appresso specificate.
10.2. La massima potenzialità di un bruciatore, in relazione al
tipo ed alle caratteristiche del combustibile o dei combustibili da
usare nonché le corrispondenti temperature di preriscaldamento
devono essere dichiarate dal costruttore e riportate su apposita targa
ben visibile, applicata in modo inamovibile sul corpo del bruciatore
stesso.
10.3. La temperatura di preriscaldamento dei combustibili liquidi
aventi viscosità superiore a 4 gradi Engler deve essere non
inferiore a 70°C.
10.4. Sono ammessi bruciatori che permettano di usare combustibili di
tipi e caratteristiche diverse da quelli originariamente previsti ed
indicati nella targa purché i nuovi dati siano riportati su di
una nuova targa regolamentare. In questo caso la targa deve essere
sostituita a cura dell'installatore che esegue la modifica.
10.5. La potenzialità massima di un bruciatore può essere
ridotta da parte del costruttore mediante limitazione della corsa di un
organo di regolazione da attuarsi in modo permanente e da riconoscersi
all'atto del collaudo dell'impianto termico.
La nuova potenzialità massima deve risultare sull'apposita
targa.
10.6. La potenzialità massima di esercizio di un bruciatore non
deve in nessun caso risultare superiore alla potenzialità massima del focolare servito.
10.7. I bruciatori devono essere sempre muniti di organi di
regolazione, manuali o automatici, che consentano di parzializzare la
portata del combustibile e quella dell'aria comburente, al fine di
adeguarle alle fasi di avviamento ed alle diverse richieste
dell'impianto termico.
10.8. I bruciatori devono essere alimentati dai serbatoi tramite
tubazioni metalliche poste in opera stabilmente e con giunzioni a
perfetta tenuta.
10.9. Sono ammessi tronchi di tubazioni flessibili solo per i
collegamenti dei bruciatori: in questo caso essi non devono avere
lunghezza superiore a m. 1,50 e devono essere posti in vista, devono
essere costituiti con materiali resistenti alla temperatura ed
all'azione del combustibile, protetti con guaina metallica esterna.
10.10. Le condotte di alimentazione devono essere assoggettate a prova
di tenuta mediante gasolio.
La prova va estesa a tutto il loro sviluppo e va effettuata prima del
collaudo dell'impianto termico.
La pressione di prova deve essere pari ad 1,5 volte quella di esercizio
e comunque non inferiore a 4 kg/cm2.
10.11. E' obbligatorio che sulle condotte di alimentazione dei
bruciatori sia inserito un dispositivo di filtrazione del combustibile
ubicato in modo tale che l'ispezione e la pulizia ne risultino agevoli.
10.12. La temperatura dei combustibili preriscaldati deve potersi
facilmente rilevare in prossimità del loro ingresso nel
bruciatore per consentire la verifica con quella prescritta sulla
targa.
10.13. L'avviamento ed il funzionamento dei bruciatori devono essere
resi impossibili mediante opportuni dispositivi di interdizione quando
la temperatura dei combustibili in arrivo sia inferiore di oltre
5°C a quella corrispondentemente prescritta sulla targa.
10.14. L'alimentazione del combustibile ai bruciatori in caso di
mancanza di fiamma, deve essere automaticamente arrestata entro i tempi
massimi sotto indicati:
Potenzialità massima (Kcal/h) |
Tempi d'arresto massimi (secondi) |
---|---|
fino a 200.000 |
20 |
da 200.000 a 600.000 |
10 |
oltre 600.000 |
5(1) |
NOTA:
(1) In caso di spegnimento della fiamma durante il
funzionamento, l'arresto deve verificarsi entro un secondo.
10.15. I bruciatori muniti di dispositivi automatici di accensione
devono consentire tentativi di accensione o di riaccensione solamente
entro i tempi d'arresto indicati nella tabella.
10.16. Entro detti tempi sono consentiti tentativi automatici di
riaccensione in numero non superiore a tre per i bruciatori di
potenzialità massima fino a 600.000 kcal/h ed a uno per i
bruciatori di potenzialità massima oltre 600.000 kcal/h.
10.17. I dispositivi automatici non devono permettere interventi
manuali tendenti a prolungare i tempi d'arresto od a rinnovare il
numero dei tentativi di riaccensione oltre quelli ammessi.
10.18. I dispositivi automatici che agiscono sugli organi di arresto
dell'alimentazione del combustibile ai bruciatori devono essere
costituiti in modo tale che, dopo i tempi di arresto regolamentari,
possano essere reinseriti soltanto mediante intervento manuale.
10.19. I focolari serviti da bruciatori aventi potenzialità
massima fino a 600.000 kcal/h, prima dei tentativi di accensione
susseguenti ad un reinserimento dei dispositivi automatici, devono
essere liberati dai prodotti gassosi mediante ventilazione forzata di
durata non inferiore a 10 secondi.
10.20. I focolari serviti da bruciatori aventi potenzialità
massima superiore a 600.000 kcal/h prima dei tentativi di accensione
susseguenti ad un reinserimento dei dispositivi automatici, devono
essere liberati dai prodotti gassosi mediante ventilazione forzata di
durata non inferiore a 15 secondi.
10.21. La ventilazione dei focolari può essere attuata anche
mediante tiraggio naturale, in questo caso la sua durata minima deve
essere doppia di quelle sopra indicate.
10.22. Gli impianti termici nei quali si impiegano i combustibili
solidi ammessi dalla legge sono soggetti alle disposizioni riportate di
seguito nei casi in cui:
- il focolare abbia un sistema di alimentazione meccanica del
combustibile;
- nel focolare vengano bruciati combustibili macinati di qualunque
tipo.
10.23. La massima potenzialità consentita da un dispositivo di
alimentazione meccanica per focolari in relazione al tipo ed alle
caratteristiche del combustibile da usare, deve essere dichiarata dal
costruttore e riportata su apposita targa ben visibile, applicata in
modo inamovibile sul corpo del dispositivo stesso.
10.24. Sono ammessi dispositivi che permettano di bruciare combustibili
solidi di tipo e caratteristiche diverse purché questi siano
indicati sulla medesima targa di cui sopra.
10.25. Sono ammesse le trasformazioni di dispositivi le quali
permettano di usare combustibili solidi di tipo e caratteristiche
diverse da quelli originariamente previsti ed indicati nella targa
purché i nuovi dati siano riportati su di una nuova targa
regolamentare.
10.26. La potenzialità massima di un dispositivo può
essere ridotta mediante modifica delle caratteristiche di un organo
meccanico purché sia attuata in modo permanente senza
possibilità di manomissione e venga riconosciuta idonea all'atto
del collaudo dell'impianto termico.
10.27. La potenzialità massima di esercizio di un dispositivo di
alimentazione meccanica di combustibile solido non deve in nessun caso
essere superiore alla potenzialità massima del focolare servito.
10.28. I combustibili polverizzati non possono essere usati nei
focolari se non per mezzo di idonei dispositivi bruciatori aventi
potenzialità superiore ad un milione di kcal/h.
10.29. I dispositivi bruciatori di combustibili polverizzati devono
rispondere a tutte le disposizioni stabilite per i dispositivi di
alimentazione meccanica dei combustibili solidi ad eccezione di quelle
relative alla riduzione della potenzialità massima, che non
è consentita.
10.30. Sono consentiti anche i dispositivi bruciatori di miscele di
combustibili liquidi con combustibili solidi sotto forma polverizzata
sempreché rispondenti alle medesime disposizioni stabilite per i
bruciatori di combustibili polverizzati.
Art. 11 - Apparecchi indicatori
11.1. Gli impianti termici devono essere dotati degli apparecchi
indicatori di cui appresso, allo scopo di consentire il rilevamento dei
principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari.
a) Un termometro indicatore della temperatura dei fumi deve essere
installato stabilmente alla base di ciascun camino. Le indicazioni del
termometro, nel caso di focolari, aventi potenzialità superiore
ad un milione di kcal/h, devono essere registrate con apparecchio a
funzionamento continuo.
b) Due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a
quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di
combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di
potenzialità superiore ad un milione di kcal/h.
c) Un apparecchio misuratore della concentrazione volumetrica
percentuale dell'anidride carbonica (Co2) nonché dell'ossido di
carbonio e dell'idrogeno (CO + H2) contenuti nei fumi, inserito in un
punto appropriato del loro percorso.
In sostituzione dell'apparecchio misuratore della concentrazione
dell'ossido di carbonio e dell'idrogeno può essere adottato un
apparecchio misuratore dell'ossigeno in eccesso o anche un indicatore
della opacità dei fumi.
E' richiesta un'apparecchiatura composta dei due dispositivi, come
sopra specificato, solamente per ogni focolare di potenzialità
superiore a 1.000.000 di kcal/h; essa deve essere integrata con un
dispositivo di allarme acustico riportato in un punto riconosciuto
idoneo all'atto del collaudo dell'impianto termico.
Le indicazioni di questi apparecchi, nel caso di focolari aventi
potenzialità superiore a due milioni di kcal/h, devono essere
registrate in maniera continua.
11.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli
impianti termici aventi potenzialità superiore a 5.000.000 di
kcal/h, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere
riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori
delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura
agevole da parte del personale addetto alla conduzione, al collaudo
dell'impianto termico.
11.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle
misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere
tarati e riconosciuti idonei con il collaudo del relativo impianto
termico e con ogni successivo controllo.
Art. 12 - Domande per l'approvazione dei progetti e per i collaudi
12.1. Le domande che, a norma dell'art. 9 della legge, sono presentate
al comando provinciale dei vigili del fuoco al fine di ottenere la
preventiva approvazione dei progetti concernenti le nuove
installazioni, le trasformazioni o gli ampliamenti di impianti termici,
devono essere corredate come segue:
a) Impianti fino a 1.000.000 di kcal/h
Modello contenente i principali dati tecnici (cfr. appendice n. 1).
b) Impianti di potenzialità superiore a 1.000.000 di kcal/h
Relazione tecnica contenente tutti i dati caratteristici indicati nel
modello di cui sopra e le altre notizie e calcoli voluti dal
regolamento oltre quelli ritenuti opportuni.
Pianta (scala 1:100) indicante l'ubicazione del camino e dei locali
contenenti focolari e dei depositi di combustibile nonché
relativi accessi, in rapporto alla distribuzione generale
dell'edificio.
Pianta e sezioni quotate (scala 1:50) indicanti le dimensioni dei
locali contenenti focolari e dei depositi di combustibili con le
dimensioni e le caratteristiche delle aperture di accesso e
d'areazione.
12.2. Nelle dette piante e sezioni dovranno essere chiaramente indicati
anche i percorsi dei fumi, le sezioni dei canali e la posizione delle
aperture di ispezione e di pulizia e quelle dei fori per i controlli
nonché l'altezza totale del camino e della sua bocca in
relazione agli ostacoli ed alle strutture circostanti.
12.3. Detti documenti devono essere firmati da un ingegnere o da altro
tecnico abilitato nei limiti delle rispettive competenze.
12.4. Le denunce che, a norma dell'art. 10 della legge, sono presentate
al comando provinciale dei vigili del fuoco al fine di ottenere il
collaudo degli impianti termici installati, trasformati od ampliati
prima della loro attivazione, devono indicare, oltre alla
potenzialità dell'impianto, anche tutte le variazioni apportate
al progetto iniziale in base a modifiche preventivamente approvate.
12.5. I progetti di installazione di un nuovo impianto termico ed i
progetti di trasformazione o di ampliamento di un impianto preesistente
devono essere esaminati dal competente comando provinciale dei vigili
del fuoco entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di
cui all'art. 9 della legge.
12.6. I collaudi degli impianti termici installati, trasformati ed
ampliati devono essere effettuati dal competente comando provinciale
dei vigili del fuoco entro trenta giorni dalla presentazione della
denuncia di cui all'art. 10 della legge.
Capo III: LIMITI DELLE EMISSIONI - NORME PER IL CONTROLLO DEI FUMI EMESSI DAGLI IMPIANTI TERMICI
Art. 13 - Limiti delle emissioni
13.1. I fumi che gli impianti termici scaricano nell'atmosfera devono
avere caratteristiche e composizioni comprese entro i limiti appresso
specificati.
13.2. Il limite massimo ammissibile delle particelle solide contenute
nei fumi emessi dagli impianti termici è espresso dalla seguente
relazione:
q = 0,25 (1 + A)
nella quale
q rappresenta il quantitativo di particelle espresse in g per mc di
emissioni ed
A un aumento percentuale consentito per impianti di potenzialità
uguale o superiore a 1.000.000 di kcal/h, in funzione della
potenzialità dell'impianto e delle altezze di sbocco superiori a
m. 30, come indicato nel diagramma riportato nella appendice n. 3.
13.3. E' ammessa l'interpolazione lineare per potenzialità
intermedie a quelle tabulate.
13.4. Il contenuto di 0,25 g di sostanze solide per mc di emissioni si
assume pari all'indice n. 1 della scala Ringelmann ed all'indice n. 8
della scala Bacharach.
13.5. L'indice dei fumi emessi dagli impianti termici non deve in
nessun caso essere superiore al n. 2 della scala Ringelmann, con la
sola eccezione delle circostanze appresso specificate.
13.6. E' consentito che l'indice dei fumi emessi dagli impianti termici
che bruciano combustibili liquidi assuma i seguenti valori per periodi
complessivi non superiori a 5 minuti primi durante ogni ora di
funzionamento:
- camini alti fino a 50 m. n. 2 della scala Ringelmann
- camini alti oltre 50 m. n. 3 della scala Ringelmann.
13.7. Le durate dei periodi complessivi sopraddetti possono essere
raddoppiate per gli impianti termici che bruciano combustibili solidi.
13.8. Il limite massimo ammissibile per la concentrazione dei composti
dello zolfo, espressi come anidride solforosa, contenuti nei fumi
emessi dagli impianti termici nei cui focolari vengono bruciati
combustibili liquidi aventi viscosità superiori a 5 gradi Engler
e contenuti in zolfo non superiori al 4 per cento in peso, non deve
risultare superiore allo 0,20 per cento in volume, in nessuna fase del
funzionamento.
La misura della concentrazione deve essere effettuata alla base dei
camini.
13.9. L'accertamento del contenuto di particelle solide e di composti
dello zolfo nei fumi emessi dagli impianti termici di nuova
installazione, trasformati od ampliati, deve essere effettuato in sede
di collaudo secondo le modalità specificate nella appendice n.
4.
13.10. Qualora il rilevamento visivo dell'indice dei fumi emessi da un
impianto termico già installato, effettuato dal personale del
competente comando provinciale dei vigili del fuoco o dal personale
degli uffici tecnici comunali, incaricati dal comando medesimo,
periodicamente o su indicazioni dell'autorità sanitaria o degli
organi di controllo previsti dalla legge, metta in evidenza valori
superiori a quelli consentiti dal regolamento, per due volte, si deve
procedere all'accertamento del contenuto di particelle solide nei fumi
con metodo ponderale secondo le modalità specificate in
appendice.
13.11. Nel caso in cui i risultati degli accertamenti basati sui metodi
descritti nelle appendici diano valori superiori a quelli consentiti
dal regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco trasmette
all'ufficio del medico provinciale il verbale redatto a conclusione
della ispezione effettuata, per l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge.
Copia del medesimo verbale deve essere notificata al responsabile
dell'impianto.
13.12. Si indica, la concentrazione della anidride carbonica (CO2)
contenuta nei fumi emessi dagli impianti termici funzionanti a
combustibili liquidi, misurata allo sbocco o alla base dei camini, il
valore compreso tra il 10% ed il 13% in volume, quale indice di una
buona combustione.
13.13. Si indica, per la concentrazione dell'anidride carbonica (CO2)
contenuta nei fumi emessi dagli impianti termici funzionanti a
combustibili solidi, misurata allo sbocco o alla base dei camini, il
valore superiore al 10% in volume, quale indice di una buona
combustione.
13.14. La temperatura dei fumi emessi dagli impianti termici misurata
allo sbocco nell'atmosfera, deve essere in ogni circostanza, esclusi
solo i periodi di avviamento, superiore a 90°C. Detta temperatura
può anche essere misurata alla base del camino previa
determinazione della diminuzione della temperatura dei fumi nel loro
percorso dalla base alla bocca del camino.
13.15. Tutti i limiti ammessi nel presente regolamento per le materie
inquinanti presenti nei fumi sono riferiti a volumi unitari secchi di
emissione riportati alla temperatura di 15°C ed alla pressione di
760 mm. di mercurio.
Capo IV: COMBUSTIBILI
Art. 14 - Caratteristiche dei combustibili
14.1. Le caratteristiche principali dei combustibili, agli effetti
della loro classificazione ai sensi del Capo III della legge, sono
specificate nelle tabelle seguenti.
14.2. I documenti o le fatture che accompagnano le singole partite di
combustibile, da impiegarsi negli impianti termici siti nelle zone A e
B di cui all'art. 2 della legge, devono portare l'indicazione esplicita
che le caratteristiche della merce sono contenute entro i limiti dei
valori stabiliti negli articoli 12 e 13 della legge stessa.
Tale obbligo sussiste sia per le partite provenienti direttamente dalla
produzione o dalla importazione che per quelle fornite da intermediari
o da rivenditori.
Qualità |
Materie volatili |
Ceneri |
Zolfo |
Pezzature |
Umidità |
---|---|---|---|---|---|
Coke metallurgico |
2 |
8 12 |
1 |
oltre 40
fino a 40 |
8 12 |
Coke a gas |
2 |
8 12 |
1 |
oltre 40
fino a 40 |
10 14 |
Antracite e prodotti antracitosi |
13 |
10 |
2 |
tutte |
5 |
Carboni da vapore |
23 |
12 |
1 |
tutte |
6 |
Carboni da vapore |
35 |
12 |
1 |
tutte |
6 |
Ligniti picee |
40 |
20 |
10 |
oltre 40
fino a 40 |
5 10 |
Ligniti xiloidi |
50 |
25 |
3 |
oltre 40
fino a 40 |
15 20 |
Ligniti torbose |
40 |
30 |
2 |
- |
25 |
Torbe |
40 |
30 |
2 |
- |
35 |
Agglomerati |
13 |
10 |
2 |
- |
5 |
Caratteristiche |
Limite |
Unità di misura |
Oli da gas (gasolio) |
Oli combustibili |
Analisi |
|||
Fluidissimi |
Fluidi |
Semifluidi |
Densi |
|||||
Capacità (1) |
Inf. |
mm |
- |
3 |
2 |
2 |
1 |
|
Viscosità a 50°C (2) |
- |
°E |
- |
inf. a 3° |
da 3° a 5° |
da oltre 5° a 7° |
oltre 7° |
appendice n. 9 |
Acqua e sedimenti |
Sup. |
% in volume |
0,05 |
0,5 |
1 (3) |
1 (3) |
2 (4) |
|
Zolfo totale |
Sup. |
% in peso |
1,10 |
2,5 |
3 |
4 |
4 |
appendice n. 8 |
Ceneri |
Sup. |
% in peso |
- |
0,05 |
0,10 |
0,15 |
- |
|
|
||||||||
150°C |
Sup. |
% in volume |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
250°C |
% in volume |
meno del 65 |
meno del 65 |
meno del 65 |
meno del 65 |
meno del 65 |
||
350°C |
% in volume |
85 o più |
meno del 85 |
meno del 85 |
meno del 85 |
meno del 85 |
Combustibili solidi |
Combustibili liquidi |
|
---|---|---|
distillati |
Oli combustibili |
|
Contenuto in zolfo |
Contenuto in zolfo |
Contenuto in zolfo |
Umidità totale |
- |
Viscosità |
Materiali volatili |
- |
- |
16.14. I risultati delle analisi effettuate sul campione di
combustibile dai laboratori provinciali d'igiene e profilassi e dagli
altri laboratori autorizzati dal Ministero della sanità
nonché i risultati delle analisi di revisione effettuate presso
l'Istituto superiore di sanità devono essere espressi come
prescritto dalle tabelle di cui al precedente art. 14, arrotondando i
valori finali alla prima cifra decimale.
I valori finali relativi alla determinazione delle materie volatili nei
combustibili solidi verranno arrotondati all'unità.
16.15. Gli arrotondamenti di cui sopra si intendono apportati seguendo
la regola matematica per eccesso o per difetto.
16.16. I risultati finali delle analisi saranno costituiti dalla media
di almeno due valori i quali non debbono discostarsi l'uno dall'altro o
dalla media (secondo quanto prescritto dal metodo) oltre quanto
indicato nella descrizione del metodo di analisi come
'ripetibilità'.
16.17. I certificati di analisi previsti nell'articolo 19, 4° cpv.
della legge, devono specificare se il contenuto percentuale in peso di
zolfo nei campioni esaminati sia inferiore, uguale o superiore ai
limiti rispettivamente fissati dalla legge o dal regolamento per i
diversi tipi di combustibile.
I valori devono essere indicati con annotazione dei limiti di
precisione dei rispettivi metodi fissati nelle appendici.
Capo V: NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
17.1. Restano ferme le norme transitorie previste dall'art. 17 e
annessa tabella del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1288, per gli impianti termici
esistenti alla data dell'8 luglio 1968, salvo quanto stabilito nei
successivi commi.
17.2. Le altezze di sbocco dei camini degli impianti esistenti alla
data dell'8 luglio 1968 devono rispondere, in deroga alle norme del
regolamento, a quanto stabilito dalle autorità comunali in
rapporto a particolari situazioni locali, qualora alla data di entrata
in vigore del presente regolamento non risulti approvato dal comando
provinciale dei vigili del fuoco il progetto particolareggiato
dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della legge.
17.3. I serbatoi a servizio di impianti termici di qualunque
potenzialità esistenti alla data dell'8 luglio 1968 devono
essere resi rispondenti alle norme del presente regolamento entro 10
anni a partire dalla data suindicata.
Art. 18
Tutti gli impianti termici di cui all'art. 1 del presente regolamento,
di potenzialità fino a 500.000 kcal/h, compresi nei comuni
appartenenti alla zona B, non potranno funzionare se non sono in grado
di utilizzare i combustibili previsti dall'art. 12 della legge,
indipendentemente dal completamento delle operazioni di censimento
previste dall'art. 27 della stessa legge.
Art. 19
Salvo quanto disposto dal precedente articolo 17, il regolamento per
l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico limitatamente al settore degli
impianti termici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 ottobre 1967, n. 1288, è sostituito dal presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Appendici
1. Modello dei dati caratteristici per nuove installazioni,
trasformazioni od ampliamenti di impianti termici.
2. Modello di verbale di prelevamento dei campioni di combustibile.
2-bis. Modello di verbale di prelevamento di campioni dei fumi emessi
da un impianto termico.
3. Incrementi consentiti per il contenuto di particelle solide nei fumi
emessi dagli impianti termici in funzione dell'altezza di sbocco dei
camini.
4. Determinazione ponderale del contenuto di particelle solide e dei
composti dello zolfo nei fumi emessi dagli impianti termici.
5. Determinazione dell'umidità nei combustibili solidi.
6. Determinazione delle materie volatili nei combustibili solidi.
7. Determinazione dello zolfo nei combustibili solidi.
8. Determinazione dello zolfo nei combustibili liquidi.
9. Determinazione della viscosità dei combustibili liquidi.