Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
(D.M. 1 marzo 1974) e succesive modifiche (1979)

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il Regio Decreto-Legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto il Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del Regolamento di esecuzione del precitato Regio Decreto-Legge n. 1331;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, che modifica gli artt. 29 e 30 del regolamentoapprovato con il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
Visto il Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'Industria e del Commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Ritenuta la necessità di aggiornare la normativa vigente in armonia alle esigenze del progresso tecnico ed alla legge 25 novembre 1971, n. 1041;
Udito il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Decreta:

CAPO I: CLASSIFICA DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE E
REQUISITI GENERALI PER IL RILASCIO DEGLI STESSI

Art. 1 - Certificati di abilitazione

I certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore sono di quattro gradi:

il certificato di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
il certificato di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
il certificato di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
il certificato di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.

Art. 2 - Determinazione della producibilità

Il valore della producibilità da prendere in considerazione ai fini dei gradi stabiliti dall'art. 1 è quello della producibilitàmassima continua dichiarato dal costruttore e riportato nel libretto matricolare del generatore.

Ove il valore di cui al precedente comma non fosse specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:

4° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 mq;
3° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 100 mq;
2° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 500 mq;
1° grado: nessuna limitazione.

Art. 3 - Modalità e requisiti per l'ammissione agli esami e per il rinnovo dei certificati di abilitazione

I certificati di abilitazione vengono rilasciati a norma del presente decreto, previo esito favorevole degli esami di abilitazione di cui appresso.
Per l'ammissione agli esami l'aspirante deve avere età non inferiore a 18 anni compiuti.
L'aspirante deve presentare all'ispettorato provinciale del lavoro, nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami a cui intende partecipare, apposita domanda su carta legale nella quale deve dichiarare il grado di abilitazione che intende conseguire.

Alla domanda devono essere allegati:
a. il certificato di nascita comprovante che l'aspirante conduttore ha compiuto gli anni 18 alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la presentazione della domanda;
b. il certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione dei generatori di vapore rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la presentazione della domanda, dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico provinciale o da sanitari di enti ospedalieri o da altri medici all'uopo autorizzati;
c. il libretto personale di tirocinio, con le dichiarazioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto;
d. due fotografie formato tessera di data recente, firmate sul verso dell'aspirante.

Il certificato di abilitazione ha validità di cinque anni dalla data del suo rilascio e scade comunque al compimento del 65° anno di età del conduttore abilitato.
L'ispettorato provinciale del lavoro provvede al rinnovo dei certificati di abilitazione, su domanda degli interessati, allascadenza del quinquennio; la domanda dovrà essere corredata dal certificato medico rilasciato dai medici indicati al precedenteart. 3, dal quale risulti il permanere della idoneità psico-fisica del conduttore.

CAPO II: TIROCINIO

Art. 4 - Libretto personale di tirocinio

Salvo quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del presente decreto, l'aspirante al conseguimento di un certificato di abilitazione, per poter comprovare l'effettuazione del periodo di tirocinio prescritto, deve provvedersi del libretto personale di tirocinio.

Art. 5 - Modalità per il rilascio del libretto di tirocinio

Per ottenere il rilascio del libretto di tirocinio, l'interessato deve presentare domanda alla sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nella cui circoscrizione l'aspirante abbia la propria residenza, corredata da:

a. fotografia di data recente, formato tessera, firmata sul verso dall'interessato;
b. certificato di nascita;
c. certificato degli studi compiuti.

La sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, accertata la regolarità della documentazione, provvede gratuitamente al rilascio del libretto personale di tirocinio all'interessato.
Il giorno della presentazione della domanda, l'interessato deve aver compiuto sedici anni di età.

Art. 6 - Durata del tirocinio

Per l'ammissione agli esami per il conseguimento di ciascuno dei seguenti gradi di abilitazione è necessario che l'aspirante sia in possesso dei requisiti sotto indicati:

1° grado:
a) sia in possesso di laurea di ingegneria o di laurea in chimica industriale o di diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industrie navalmeccaniche, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o diploma di maturità professionale riconosciuto ad essi equipollente oppure sia in possesso del certificato di 2° grado, rilasciato a norma del presente decreto, da almeno un anno, purchè abbia conseguito la licenza scuola media inferiore o di altra scuola postelementare a corso triennale;
b) abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 mq;

2° grado: abbia prestato un tirocinio di 240 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 3 t/hdi vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore avente superficie di riscaldamento superiore a 100 mq;

3° grado: abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 1t/hdi vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente superficie di riscaldamento superiore a 30 mq;

4° grado: abbia prestato un tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato.

Art. 7 - Frazionamento del periodo di tirocinio

Il tirocinio può essere effettuato in non più di due periodi ed è ritenuto valido qualora fra i suddetti periodi non intercorra un lasso di tempo superiore ad un anno. Comunque ai fini della sua validità, tra la data di completamento del tirocinio equella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.

Art. 8 - Validità del tirocinio

Il tirocinio è valido per la partecipazione ad una sola sessione di esami e la data di inizio dello stesso non può essereanteriore a quella di rilascio del libretto personale di tirocinio.
Il prescritto periodo di tirocinio si computa dalla data di inizio alla data di chiusura di esso, apposte sul relativo librettodall'utente del generatore presso il quale il tirocinio suddetto viene effettuato; comunque, la data della fine del tirocinio nondeve essere posteriore a quella indicata nel bando di esami, quale data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
A comprova dell'esecuzione del periodo di tirocinio prescritto, devono essere apposte sul libretto una dichiarazione firmata del conduttore patentato sotto la guida del quale l'aspirante ha effettuato il tirocinio ed una firma di convalidadell'utente del generatore.
Qualora nel corso del periodo di tirocinio si verifichino variazioni riguardanti il generatore di vapore o il conduttore ol'utente, devono essere rinnovate le annotazioni riguardanti l'apparecchio, la dichiarazione del conduttore e la firma dell'utente, a seconda del caso verificatosi.
Agli effetti dell'ammissione agli esami è necessario l'accertamento, da parte dell'agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, della rispondenza della dichiarazione del conduttore patentato.

Art. 9 - Riduzione del tirocinio

La durata del tirocinio, di cui ai precedenti articoli, è ridotta di un terzo in favore dell'aspirante in possesso di uno dei seguenti titoli:

a. certificato di fequenza, con buon esito, di un corso per conduttori di generatori di vapore, relativo al grado che intende conseguire, autorizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b. certificato di abilitazione di 3° e 4° grado ai fini del conseguimento dell'abilitazione immediatamente superiore.

Le riduzioni suddette non sono cumulabili fra loro.

Art. 10 - Tirocinio supplementare

Il candidato che non abbia conseguito l'idoneità in una sessione di esami prevista dagli articoli 12 e seguenti del presente decreto, per essere ammesso ad altra sessione di esami deve compiere un tirocinio supplementare, di durata pari alla metà del periodo di tirocinio prescritto per il tipo di abilitazione per il conseguimento della quale non è stato riconosciuto idoneo.
Il tirocinio supplementare è obbligatorio anche per il candidato che, per l'ammissione agli esami in cui sia stato respinto,abbia beneficiato di equipollenza, ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.
Il tirocinio supplementare deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 8 del presente decreto.

Art. 11 - Modalità per l'accertamento di tirocinio

Gli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in occasione dei sopralluoghi o di verifiche, dopo aver constatato, su richiesta dell'aspirante conduttore, che lo stesso effettua il tirocinio pratico sotto la guida del
conduttore patentato e presso il generatore del tipo indicato nel libretto personale di tirocinio, appongono sul librettostesso la dichiarazione dell'accertamento eseguito.

CAPO III: ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE

Art. 12 - Sessione di esami

Le sessioni di esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono svolte nelle epoche e nelle località indicate nell'allegato 1annesso al presente decreto.
Ogni modifica od integrazione al suddetto prospetto è determinata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
I dirigenti degli ispettorati provinciali del lavoro competenti per territorio sono autorizzati a tenere ogni anno, nelle epoche fissate, le sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che saranno rese note, mediantemanifesto, a cura dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 13 - Prove di esame e programma

Gli esami di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche entro i limiti dei programmi, stabiliti in relazione al grado di abilitazione da conseguire, di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto.
La prova pratica deve essere effettuata su un generatore di vapore in funzione.

Art. 14 - Ammissione agli esami dei candidati

Le deliberazioni della commissione di esame di cui all'art. 29 del Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificato condecreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n.1530, relative alla regolarità dei documenti, all'attendibilità delle dichiarazioni previste, all'ammissibilità dei candidati agli esami nonché alla valutazione dell'idoneità dei candidati stessi, sono definitive.
La commissione redige un verbale dal quale risultino, per ciascun candidato non ammesso, le ragioni della esclusione.

Art. 15 - Risultati degli esami

Dai risultati degli esami è redatto, giorno per giorno, processo verbale firmato dai commissari. I risultati finali degli esami sono comunicati mediante affissione all'esterno del locale degli esami.
Chiusa la sessione di esami, il presidente della commissione comunica i risultati all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio nonché alla sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione nella cuicircoscrizione ha avuto luogo la sessione stessa.
La commissione deve elencare i candidati non ammessi agli esami, quelli respinti e quelli riconosciuti idonei, e deveindicare, per ciascuno degli idonei, il grado di abilitazione conseguito.

Art. 16 - Compensi ai componenti delle commissioni

Ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici è dovuto - salvo quanto disposto dall'art. 50 del decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato- per ciascun candidato esaminato, un compenso nella misura fissata dal decreto ministeriale 2 agosto 1965, n. 214.
Ai medesimi sono dovute, inoltre, le diarie e le spese di viaggio secondo le norme in vigore per i funzionari dello Stato quando debbono recarsi fuori del luogo di residenza .
All'esperto di cui al punto 3) dell'art. 29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, compete il trattamento di missione previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.

Art. 17 - Spese per le sessioni di esami

Gli oneri relativi allo svolgimento delle sessioni di esami, ivi compresi quelli per il funzionamento delle commissioni di cuiall'art. 29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono a carico dell' Associazione nazionale per il controllo dellacombustione.
Sono parimenti a carico dell' Associazione anzidetta, gli oneri per la corresponsione dei compensi e per il rimborso spese di cui al precedente art. 16, eccettuati i trattamenti di missione eventtualmente spettanti ai presidenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici posti a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L' Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede alla formazione del rendiconto ed alla liquidazione delle spese e degli onorari.
Qualora dovesse rendersi necessario il pagamento di alcune spese prima della compilazione del rendiconto, le stesse saranno anticipate di volta in volta dall'Associazione suddetta.
L' Associazione nazionale per il controllo della combustione provvederà, in apposito capitolo del proprio bilancio, alla previsione delle spese necessarie per le competenze attribuitole dal presente decreto, che saranno coperte dalle entrate derivanti dai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1132.
Nella determinazione delle tariffe da proporre, ai sensi dell'art. 107 del regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 824, il consiglio di amministrazione dell' Associazione indicherà le maggiorazioni percentuali da apportarsi redistribuite equamente tra le diverse categorie di utenti, onde far fronte agli oneri di cui al comma precedente.

CAPO IV: RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE EQUIPOLLENZE E DUPLICATI

Art. 18 - Rilascio dei certificati di abilitazione

Il certificato di abilitazione conforme al modello allegato 3 annesso al presente decreto è rilasciato dall'ispettoratoprovinciale del lavoro in base al verbale della commissione esaminatrice. Detto certificato sarà consegnato personalmente al titolare, o direttamente, o a mezzo dell'Arma dei carabinieri, o a mezzo di pubblici ufficiali.
L'autorità che procede alla consegna del certificato deve preventivamente accertare l'identità del titolare, trascriverne sulcertificato i connotati e far apporre in sua presenza, la firma sul certificato stesso; deve altresì farsi rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna e trasmetterla al competente ispettorato provinciale del lavoro, insieme con la sua dichiarazionedi aver adempiuto a quanto sopra indicato.

Art. 19 - Equipollenza del tirocinio

Il periodo di servizio compiuto alla conduzione di generatori di vapore sottoposti alla sorveglianza delle amministrazioniindicate nell'art. 20 del presente decreto, è considerato equipollente, per la stessa durata, al corrispondente periodo di tirocinio prescritto dall'articolo 6. Tale periodo di servizio e la indicazione della producibilità massima continua o, in mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di vapore devono risultare dalle documentazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intesa l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, puòriconoscere, come periodo di tirocinio equipollente, per la stessa durata, al corrispondente periodo di tirocinio prescritto dall'articolo 6 del presente decreto, il periodo compiuto all'estero alla conduzione di generatori di vapore.
Tale periodo di servizio e la indicazione della producibilità massima continua o, in mancanza, della superficie diriscaldamento del generatore di vapore devono risultare dalle documentazioni rilasciate da pubbliche autorità, ovveroda enti od organismi esteri riconosciuti.

Art. 20 - Equipollenza dei certificati di abilitazione

Il possessore di uno dei titoli o certificati sottoindicati può ottenere il rilascio del certificato di abilitazione al quale il titolo o certificato posseduto è dichiarato equipollente a norma del presente articolo, purché risulti che abbia condottoeffettivamente e per almeno un anno un generatore di vapore alle dipendenze dell'amministrazione che ha rilasciato il titolo o il certificato.
Le equipollenze sono stabilite in relazione alla classifica dei certificati di abilitazione indicati all'art. 1 del presente decreto.

Sono equipollenti al certificato di 2° grado:

a. il titolo di capitano di macchina o di aspirante capitano di macchina della Marina Mercantile;
b. il certificato di nomina a capo meccanico di 1a , 2a e 3a classe della Marina Militare;
c. il certificato di nomina a secondo capo meccanico della Marina Militare o il certificato di nomina o sergente meccanico della Marina Militare congiunto al certificato di frequenza, con buon esito, del corso istruzione generale professionale (I.G.P.)

Sono equipollenti al certificato di 3° grado:

d. il certificato di nomina a sergente meccanico della Marina Militare;
e. il certificato di nomina a meccanico navale di 1a classe della Marina Mercantile.

Sono equipollenti al certificato di 4° grado:

f. il certificato di nomina a sottocapo meccanico della Marina Militare;
g. il certificato di nomina a sottocapo fuochista della Marina Militare;
h. il certificato di nomina a fuochista autorizzato della Marina Mercantile;
i. il certificato di abilitazione rilasciato ai sottufficiali macchinisti dal Reggimento Genio Gerrovieri;
l. il certificato di specializzazione "Conduttori di generatori di vapore" della Scuola Genio Pionieri rilasciato ai sottufficiali e militari a lunga ferma;
m. il certificato di abilitazione a macchinista o ad aiuto macchinista delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie o tranvie in concessione;
n. il certificato di abilitazione a conduttore di generatori di vapore nelle centrali termiche delle Ferrovie dello Stato.

Art. 21 - Periodo utile per la richiesta di riconoscimento delle equipollenze

Il riconoscimento delle equipollenze di cui al precedente articolo è ammesso entro e non oltre il periodo di cinque anni dalla cessazione del servizio presso l'amministrazione che ha rilasciato il titolo o il certificato.

Art. 22 - Riconoscimento delle equipollenze

L'equipollenza è dichiarata dall'ispettorato provinciale del lavoro nella cui circoscrizione l'interessato ha la propria residenza.
A tal uopo il richiedente deve presentare domanda unendovi la documentazione in base alla quale si richiede l'equipollenza,nonché il certificato medico di cui alla lettera b) dell'art. 8.
L'ispettorato, accertata la regolarità della documentazione e la sua validità per ottenere l'equipollenza, provvede:

a. a dichiarare nel libretto personale di tirocinio, rilasciato ai sensi dell'art. 4, le equipollenze di tirocinio previste dall'art. 19;
b.
a rilasciare, nei casi previsti dall'articolo 20, il certificato di abilitazione spettante, annotando sul medesimo gli estremi del documento riconosciuto equipollente.

I documenti esibiti per il riconoscimento delle equipollenze possono, dopo la deliberazione dell'ispettorato provinciale del lavoro, essere restituiti all'interessato.

Art. 23 - Duplicati dei certificati di abilitazione

Possono essere rilasciati duplicati dei certificati di abilitazione solo nei casi di smarrimento o di dispersione dei certificati originali.
L'ispettorato provinciale del lavoro che ha rilasciato il certificato originale provvederà, a domanda dell'interessato, corredata di fotografia, al rilascio del duplicato.
Per il duplicato sono dovuti dal richiedente i soli diritti di bollo.

CAPO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24 - Validità dei precedenti certificati

I certificati di abilitazione rilasciati o dichiarati equipollenti prima della entrata in vigore del presente decreto conservano laloro validità, a norma delle disposizioni in base alle quali vennero rilasciati, per un periodo di anni cinque a decorrere dalladata di entrata in vigore del presente decreto.
Entro tale termine, detti certificati debbono essere sostituiti a norma degli articoli seguenti con i certificati di abilitazione previsti dall'articolo 1 del presente decreto.
Decorso tale termine, i certificati non sostituiti perdono ogni validità ed i loro titolari non possono continuare ad esercitare la condotta di generatori di vapore.

Art. 25 - Rilascio certificati

Il rilascio dei certificati di abilitazione ai sensi del precedente articolo spetta all'ispettorato provinciale del lavoro nella cuicircoscrizione l'interessato esercita la condotta di generatori di vapore o ha la propria residenza.
All'uopo l'interessato deve presentare domanda in carta legale all'ispettorato suddetto allegandovi:

a. una fotografia di data recente, formato tessera, firmata sul verso dall'interessato;
b. il certificato od i certificati di abilitazione già posseduti.

L'ispettorato rilascia ricevuta del certificato o dei certificati di abilitazione esibiti. Detta ricevuta sostituisce ad ogni effetto i certificati stessi per la durata massima di 30 giorni.
L'ispettorato provvede a rilasciare all'interessato il nuovo certificato di abilitazione per il quale sia stata riconosciuta laequipollenza senza alcuna spesa, all'infuori dei diritti di bollo dovuti sul nuovo certificato di abilitazione.

Art. 26 - Equiparazione dei certificati

Per la sostituzione prevista dall'articolo 24 valgono le seguenti norme:

a. i certificati di 1° grado rilasciati ai sensi del Decreto Ministeriale 13 agosto 1937 sono equiparati al certificato di 1° grado previsto dall'articolo 1 del presente Decreto;
b. i certificati di 2° grado generale e 2° grado particolare A rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 13/8/1937 sono equiparati al certificato di 2° grado previsto dall'articolo 1 del presente Decreto ;
c. i certificati di 2° grado B rilasciati ai sensi del Decreto Ministeriale 13 agosto 1937 sono equiparati al certificato di 3° grado previsto dall'articolo 1 del presente Decreto;
d. i certificati di 3° grado, generale e particolare, e quello di 4° grado, rilasciati ai sensi del Decreto Ministeriale 13/8/1937 sono equiparati al certificato di 4° grado previsto dall'articolo 1 del presente Decreto.

Art. 27

Le spese relative ai compensi dei componenti delle commissioni di cui al primo comma dell'articolo 16 ed allo svolgimento delle sessioni di esami afferenti gli esercizi '71, '72, '73 e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non siano state ancora liquidate, sono assunte dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, la qualevi provvede con la gestione dei depositi costituiti dai candidati a norma dell'articolo 18 del decreto ministeriale 13/8/1937.
L' Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede alla liquidazione delle spese ed agli onorari effettuando il conguaglio attivo o passivo tra l'onere determinato dall'applicazione del presente articolo e l'entità dei depositi costituiti per effetto dell'art. 18 del decreto ministeriale 13 agosto 1937.

Art. 28

Gli esami di abilitazione in corso di svolgimento o il cui bando sia stato affisso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano disciplinate dalle precedenti disposizioni, salvo per quanto previsto dal precedente art. 27.

CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Dall' entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 13 agosto1937, 27 aprile 1940, 16 maggio 1956, 24 gennaio 1966, 10 marzo 1971 e 16 giugno 1972 in materia di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I (Sostituito dall'allegato 1 al D.M. 7/2/1979)

PROSPETTO DELLE SESSIONI DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLABILITAZIONE
ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE DA TENERSI PERIODICAMENTE

Omissis

Allegato II
PROGRAMMA DI ESAME PER L'ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI GENERATORI DI VAPORE

Il candidato agli esami per il conseguimento del certificato di 4° grado, che abilita alla condotta di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 1 t/h di vapore, dovrà conoscere i seguenti argomenti.

Nozioni generali

Elementi sul sistema metrico decimale:
Pesi e misure. Problemi sulle misure lineari, di superficie o cubiche.

Elementi di fisica:
Forza. Lavoro e unità di lavoro. Potenza e unità di potenza. Calore specifico. Caloria. Temperatura e termometri. Pressione, barometri, manometri. Produzione di vapore: vapore saturo, vapore surriscaldato, acqua calda sotto pressione con temperatura superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica (acqua surriscaldata). Titolo del vapore.

Combustibili:
Caratteristiche generali dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, ivi compreso combustibili poveri e residui di lavorazione.
Poteri calorifici.

Combustione:
Il fenomeno della combustione dei combustibili solidi, liquidi o gassosi. La funzione dell'aria. Calore della fiamma e dei fumi.
Condizioni di migliore combustione e sua regolazione. Combustione di residui di lavorazione e di combustibili poveri.

Focolari:
Principali tipi di focolari in relazione ai diversi combustibili. Griglie. Focolari e griglie speciali per combustibili residui di lavorazione. Bruciatori per combustibili liquidi e gassosi.

Tiraggio e camini:
Giri del fumo. Tiraggio naturale ed artificiale. Regolazione del tiraggio. Tipi di camini. Inquinamento.

Generatori di vapore:
Descrizione dei tipi più comuni di generatori di vapore aventi producibilità fino a 1 t/h di vapore.

Accessori dei generatori di vapore:

a. Apparecchi di sicurezza; valvole di sicurezza a peso e a molla.
b. Apparecchi di osservazione:manometri, indicatori di livello e rubinetti di prova.
c. Apparecchi di alimentazione: pompe alternative elettriche e a vapore, pompe centrifughe, iniettori.

Altri accessori: valvole di intercettazione, di ritegno, di scarico e rubinetti vari. Porte di pulizia e di visita.

Acqua di alimentazione:
Nozioni generali sulle caratteristiche delle acque di alimento e di caldaia; sulla formazione di incrostazioni e di corrosioni.
Loro effetti sulla sicurezza e l'economia dell'esercizio. Metodi per prevenire la formazione delle incrostazioni.
Controlli essenziali sull'acqua.

Automatismi:
Scopi ed applicazioni degli automatismi.

Nozioni pratiche

Controllo del materiale:
Sfaldature, fessure, rigonfiamenti, corrosioni, soffiature, screpolature, nelle lamiere e nei tubi. Menomazione dell'integritàdei giunti saldati e dell'unione dei tubi alle piastre tubiere e collettori. Conseguenze delle alterazioni.

Norme regolamentari:
Doveri del conduttore. Targa del costruttore. Libretto matricolare. Accessori prescritti dal Regolamento.

Condotta del generatore:
Operazioni del conduttore per l'avviamento, l'esercizio e la fermata del generatore. Regolazione della combustione.
Azionamento degli apparecchi di alimentazione dell'acqua.

Apparecchi di controllo:
Lettura delle indicazioni degli apparecchi di controllo. Interpretazione delle letture ed interventi.

Manutenzione:
Modalità di visita ai generatori di vapore. Criteri per la preparazione del generatore alle visite e prove regolamentari.
Montaggio e smontaggio delle portelle di visita e di pulizia e degli accessori prescritti dal Regolamento.
Pulizia del focolare, del corpo cilindrico e del fascio tubolare. Metodi per togliere le incrostazioni con sistemi manuali,meccanici e chimici. Guarnizioni e loro messa in opera. Revisione delle valvole di sicurezza, di intercettazione e degliaccessori di controllo e di esercizio.

Il candidato agli esami per il conseguimento del certificato di 3° grado, che abilita alla condotta di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 3 t/h di vapore, dovrà conoscere, oltre il programma di esame relativo al certificato di 4° grado, anche le nozioni teoriche e pratiche qui di seguito riportate.

Nozioni teoriche

Combustibili:
Caratteristiche: carattenstiche specifiche dei vari tipi di combustibili. Composizione dei combustibili.

Combustione:
Aria teorica e reale. Eccesso d'aria. Aria supplementare. Particolarità sulla combustione dei vari tipi di combustibili.
Preriscaldamento dell'aria comburente. Composizione dei prodotti della combustione. Metodi di analisi dei prodottidella combustione. Elementi atti a rilevare l'andamento della combustione in camera di combustione e nei circuiti deifumi. In combusti gassosi. Perdite di calore al camino. Valutazione ai fini del controllo della combustione degli
elementi ricavati dalle predette determinazioni.

Focolari:
Griglie meccaniche. Camera di combustione per i vari combustibili. Refrattari, loro punto di rammollimento e difusione. Schermature. Focolari a radiazione totale. Focolari in pressione.

Tiraggio:
Soffiato, aspirato, indotto o compensato.

Generatori di vapore:
Descrizione particolareggiata dei vari tipi di generatori di vapore aventi producibilità fino a 3 t/h di vapore.

Accessori speciali:
Separatori di acqua, separatori di condensa, valvole di riduzione della pressione.

Acqua di alimentazione:
Determinazione della durezza. Metodi di depurazione. Principali tipi di depuratori a freddo e a caldo. Alcalinità.
Effetti dell'eccessiva alcalinità delle acque di alimentazione. Addolcimento con resine scambiatrici di ioni.

Apparecchi ausiliari:
Economizzatori o preriscaldatori di aria. Surriscaldatori. Desurriscaldatori.

Automatismi:
Descrizione dei principali tipi di automatismi.

Nozioni pratiche

Condotta dei generatori:
Regolazione della temperatura dell'aria di combustione.

Apparecchi di controllo:
Interpretazione delle letture ed interventi. Installazione di deprimometri. Pratico uso degli analizzatori di gas.

Manutenzione:
Revisione degli apparecchi di alimentazione, di regolazione e di controllo. Pulizia degli analizzatori ed assorbimento e sostituzione dei reagenti.

Il candidato agli esami per il conseguimento del certificato di 2° grado, che abilita alla condotta di generatori divapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 20 t/h di vapore, dovrà conoscere, oltre al programma di esame relativo al certificato di 3° grado, anche le nozioni teoriche e pratiche qui di seguito riportate.

Nozioni teoriche

Combustibili:
Metodi per la determinazione dei poteri calorifici. Trattamenti preventivi dei vari tipi di combustibili.

Combustione:
Caratteristiche della combustione nei focolari a pressione.

Focolari:
Focolari per carbone polverizzato. Focolari per combustione mista. Focolari per combustione a pressione.

Generatori di vapore:
Descrizione particolareggiata dei principali tipi di generatori di vapore aventi producibilità fino a 20 t/h di vapore.

Acqua di alimentazione:
Demineralizzazione totale. Distillazione. Degasazione termica e chimica. Concetto e uso della grandezza PH.
Controllo e regolazione della depurazione. Determinazione dell'alcalinità, della salinità dell'acqua.
Dettagliata conoscenza dei metodi e dei sistemi di trattamento delle acque di alimentazione.

Automatismi:
Regolazione automatica della portata dell'acqua di alimentazione, del combustibile o dell'aria per la combustione.
Regolazione automatica della temperatura dei fluidi.

Alterazione del materiale:
Degradazione delle caratteristiche di resistenza dei materiali sottoposti ad elevate temperature.

Prove termiche:
Predisposizione delle apparecchiature di misura e di controllo per la effettuazione di prove termiche.
Impostazione del calcolo di rendimento e bilancio termico di un generatore di vapore.

Nozioni pratiche

Automatismi:
Comando manuale delle apparecchiature di regolazione e controllo a seguito di esclusione degli automatismi durante l'esercizio ed in caso di emergenza. Interventi nei vari settori di esercizio di una centrale termica in caso di segnalazioni di condizioni anomale.

Depurazione dell'acqua:
Preparazione e dosaggio dei reagenti in un impianto di depurazione. Rigenerazione delle resine scambiatrici di ioni.
Rigenerazione degli scambiatori cationici ed anionici.
Determinazione della salinità delle acque di alimentazione con metodi fisici e chimici.

Apparecchi di controllo:
Impiego dei manometri differenziali per la misura di portata dei fluidi. Interpretazione delle letture delle apparecchiature di misura installate nella centrale termica.

Il candidato agli esami per il conseguimento del certificato di 1° grado, che abilita alla condotta di generatori di vapore di tutti i tipi aventi producibilità oltre 20 t/h di vapore dovrà conoscere, oltre al programma di esamerelativo al certificato di 2° grado, anche le nozioni teoriche e pratiche qui di seguito riportate.

Nozioni teoriche

Generatori di vapore:
Descrizione particolareggiata dei principali tipi di generatori di vapore aventi producibilità oltre 20 t/h di vapore.

Apparecchi ausiliari:
Condensatori di vapore.

Automatismi:
Regolazioni automatiche negli impianti di centrali termoelettriche.
Nozioni sulla organizzazione per l'esercizio e per il comando di una centrale termica con apparecchiature automatiche.

Prove termiche:
Ciclo termico in una centrale termoelettrica.
Impostazione del calcolo di rendimento per il completo ciclo di produzione e utilizzazione del vapore.

Nozioni pratiche

Automatismi:
Interventi nei vari settori di esercizio di una centrale termoelettrica in caso di segnalazione di condizioni anomale.