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N. 01/2024 – Accensione impianti termici stagione 2024/2025

Si informano le imprese che, per la stagione di riscaldamento 2024-2025, le limitazioni di esercizio degli impianti tornano a essere quelle stabilite nel DPR 74/2013 (Art. 3 e 4). Non ha infatti più effetto il DM 383/2022 che aveva ridotto di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti. Si deve tuttavia tenere presente che i sindaci, con propria ordinanza, possono stabilire limitazioni più restrittive (Art. 5).

Ad esempio per il comune di Roma, assegnato alla zona climatica D, salvo ordinanze del Sindaco, quest’anno gli impianti potranno essere attivati dal 1° novembre al 15 aprile, per un massimo di 12 ore al giorno e potranno essere regolati per una temperatura massima negli ambienti di 20 °C. Per tutte le deroghe stabilite dal DPR 74/2013 si rimanda agli articoli 3 e 4 in allegato.

Ricordiamo che nella passata stagione, il giorno prima della prevista accensione, fu pubblicata un’ordinanza che posticipava l’avviamento degli impianti al 15 novembre. Si raccomanda pertanto di controllare periodicamente il sito web del Comune: www.comune.roma.it poiché in tali circostanze non saremo in grado di informarvi tempestivamente.

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N. 01/2023 – Bollino blu impianti termici – Nuovo organo di controllo per il comune di Roma

Si informa che in data 31/10/2023 è giunta a scadenza la concessione a Organismo Ispezioni Impianti Termici srls del servizio di verifica e controllo degli impianti termici presenti nel territorio del comune di Roma Capitale e che tale servizio è ora affidato alla Città Metropolitana di Roma Capitale (ex provincia di Roma).

Roma Capitale e la Città Metropolitana hanno infatti siglato un accordo per la gestione delle attività di controllo degli impianti termici che prevede l’utilizzo della piattaforma e-manutentori, già in uso da anni per i comuni fino a 40.000 abitanti nel territorio della provincia di Roma(1), per la comunicazione dei rapporti di controllo di efficienza energetica e per il pagamento dei bollini.

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N. 03/2022 – Riduzione periodo e orari di accensione impianti termici

Pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica in attuazione del Piano di riduzione dei consumi di gas naturale

Per tutti i comuni italiani, si avvicina la data della consueta attivazione degli impianti termici. A differenza degli anni passati, per far fronte alla crisi relativa al gas naturale, sono state disposte misure per limitare i consumi.

In particolare il DM 383 del 06/10/2022, di recente pubblicazione, stabilisce che:

i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale […] sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

Tale riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:

  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Rispetto a quanto previsto dal DPR 74/2013, i valori di temperatura dell’aria dovranno essere ridotti di 1 °C pertanto gli impianti devono essere condotti affinché la media delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita’ immobiliare, non superi:

  • 17 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività, industriali, artigianali e assimilabili;
  • 19 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Si riporta in allegato il vademecum di cui agli articoli 8 e 9 con il quale ENEA fornisce indicazioni utili per la corretta regolazione dell’impianto al fine di ottenere le temperature sopra indicate.

Il regolamento in questione richiama alcune deroghe già previste dal DPR 74/2013, per un’analisi completa si rimanda direttamente alla legge in allegato.

N. 02/2022 – Scadenza patentini FGAS

Al via il secondo ciclo di esami dopo dieci anni dai primi rilasci

Si informano tutti i tecnici frigoristi con patentino FGAS che i primi certificati emessi sono prossimi alla prima scadenza decennale e che, per ottenerne il rinnovo, sarà necessario sostenere un nuovo esame.
Si invitano pertanto tutti i tecnici con patentini emessi tra la fine del 2012 e il primo semestre del 2013, per evitare periodi di inattività dovuta alla scadenza, ad avviare le pratiche per il rilascio di un nuovo certificato con congruo anticipo.
Il nostro Studio è a vostra disposizione per fornirvi assistenza completa per il rinnovo del vostro patentino. Si organizzano sessioni di esame ogni mese con condizioni economiche vantaggiose per i certificati in scadenza ottenuti presso il nostro Studio e presso altri enti. Per le prossime date vi invitiamo a consultare la pagina dedicata sul nostro sito. Per informazioni dettagliate non esitate a contattarci tramite posta elettronica all’indirizzo studio@gbranca.it oppure telefonicamente ai numeri 06.97273267 e 06.97271384.

N. 01/2022 – Qualifica professionale FER in visura camerale

Si informa che dal 1° gennaio 2022 i titoli di qualifica professionale FER dovranno essere inseriti in visura camerale da parte delle camere di commercio.
Questa importante novità, introdotta dal Decreto Semplificazioni (DL 77/2021), consentirà a tutti i responsabili tecnici che seguiranno il corso di aggiornamento di evitare un ulteriore passaggio in camera di commercio per richiedere l’indicazione in visura del mantenimento della qualifica.
Finora non era infatti possibile dimostrare in nessun modo lo svolgimento dell’aggiornamento obbligatorio se non tramite l’esibizione dell’attestato rilasciato dall’ente formativo. In questo modo, di fatto, risultavano equiparate le imprese che avevano adempiuto regolarmente a questo obbligo di legge a quelle che non avevano compiuto alcun percorso di qualificazione, con il risultato di una discriminazione e una concorrenza sleale. Per conferire quindi al percorso di aggiornamento un maggior carattere di ufficialità, alcune imprese chiedevano alla propria camera di commercio di riportare la qualifica in visura, richiesta alle volte negata in alcune province d’Italia.
Ricordiamo che il corso di aggiornamento FER è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 28 del 2011, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (FER), che ha stabilito l’obbligo di un corso di aggiornamento per tutti i responsabili tecnici delle imprese installatrici dei seguenti impianti:

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