Si informano le imprese che, per la stagione di riscaldamento 2024-2025, le limitazioni di esercizio degli impianti tornano a essere quelle stabilite nel DPR 74/2013 (Art. 3 e 4). Non ha infatti più effetto il DM 383/2022 che aveva ridotto di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti. Si deve tuttavia tenere presente che i sindaci, con propria ordinanza, possono stabilire limitazioni più restrittive (Art. 5).
Ad esempio per il comune di Roma, assegnato alla zona climatica D, salvo ordinanze del Sindaco, quest’anno gli impianti potranno essere attivati dal 1° novembre al 15 aprile, per un massimo di 12 ore al giorno e potranno essere regolati per una temperatura massima negli ambienti di 20 °C. Per tutte le deroghe stabilite dal DPR 74/2013 si rimanda agli articoli 3 e 4 in allegato.
Ricordiamo che nella passata stagione, il giorno prima della prevista accensione, fu pubblicata un’ordinanza che posticipava l’avviamento degli impianti al 15 novembre. Si raccomanda pertanto di controllare periodicamente il sito web del Comune: www.comune.roma.it poiché in tali circostanze non saremo in grado di informarvi tempestivamente.
Oltre alle limitazioni stabilite dal DPR 74/2013 e dalle ordinanze dei sindaci è necessario considerare che ogni regione può stabilire ulteriori limitazioni. Nella Regione Lazio, ad esempio, valgono le regole stabilite nel piano di risanamento della qualità dell’aria del 2022, tra cui:
- nelle unità immobiliari dotate di più impianti termici alimentati da combustibili di diversa tipologia, dal 15 ottobre al 15 marzo dell’anno successivo:
- è disposto il divieto di utilizzo di caminetti aperti o che possono funzionare aperti,
- nei comuni con altitudine fino a 300 m sul livello del mare, è disposto il divieto di utilizzo di ogni altro apparecchio per il riscaldamento domestico funzionante a biomassa legnosa, di classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle secondo il DM 186/2017;
- obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet certificato in classe A1 in conformità della norma UNI EN ISO 17225-2;
- divieto di utilizzo di generatori a biomassa di classe emissiva inferiore a “3 stelle” e di installazione di generatori di classe inferiore a “4 stelle” secondo il DM 186/2017.
Per maggiori dettagli e per le altre limitazioni si rimanda alle norme di attuazione in allegato di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n.8/2022 – BUR n.88 del 25/10/2022.